Classe energetica negli annunci : normativa e differenze tra Regioni

Sabato, Febbraio 11, 2017

 Classe energetica negli annunci : normativa e differenze tra Regioni

A decorrere dal 1 gennaio 2012 tutti gli annunci commerciali (vetrine, giornali, portali…) dovranno indicare l’indice di prestazione energetica IPE. Indice che comprende oltre alla classe energetica, la quantità di energia necessaria a riscaldare – raffrescare in un anno un metro quadrato dell’immobile certificato. L’obbligo riguarda ogni annuncio di vendita e locazione e quindi coinvolge agenzie immobiliari, portali, proprietari d’immobili. Nelle regioni italiane la normativa è stata recepita in modo disomogeneo e, per ora, solo la regione Lombardia ha determinato le sanzioni amministrative in caso di inosservanza di tale obbligo.

Direttiva – La Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica in edilizia (sostitutiva della 2002/91/CE) è stata recepita dal Decreto Rinnovabili (d.Lgs 28/2011) che ha inserito in comma 2 quater, articolo 6 del d.Lgs 192/2005. Il nuovo comma prevede dal 1 gennaio 2012 l’obbligo di indicare negli annunci immobiliari la classe energetica e l’indice di prestazione energetica dell’edifico.

Normativa – L’art. 6 del D.lgs 192/2005 sulla “Certificazione energetica degli edifici” recita: 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Omissione APE – Le sanzioni per l’omissione dell’APE, previste dall’art.15 del D.lgs 192/2005, vanno da 5.000 a 30.000 euro. Le multe inerenti alla mancanza dell’attestato di certificazione energetica possono colpire costruttori e proprietari dell’immobile in base alle responsabilità. In caso di certificazione falsa, il certificatore rischia una multa da 5.000 a 30.000 euro calcolata in percentuale sul compenso.

Omissione dell’indice di prestazione negli annunci – Per l’inosservanza dell’obbligo di indicare negli annunci l’indice di prestazione energetica non sono previste sanzioni a livello nazionale.Unica eccezione, ad oggi, la regione Lombardia che ha disposto precise sanzioni amministrative. La norma regionale stabilisce una multa da 1.000 a 5.000 euro per ogni annuncio esposto che omette l’indice di prestazione energetica. Diretti interessati agenzie immobiliari e portali.    Con una nota informativa la regione Lombardia ha, però, esaminato due casi particolari di applicazione :“cartelli vendesi/affittasi e possibilità autodichiarazione; annunci immobiliari pattuiti prima del nuovo anno e conclusione del contratto originario. In quest’ultimo caso sarà il Comune a verificare e ripercorrere all’indietro la catena delle responsabilità.